Accisa: quadro normativo
Le accise sono disciplinate dalle disposizioni del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n.504: ”Testo Unico delle disposizione legislative concernenti le imposte Sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative”. Il Decreto legislativo 26 Ottobre 1995 n.504 è indicato, brevemente, come Testo Unico Accise (T.U.A.)
Aliquote attualmente vigenti
Gasolio: Usato come riscaldamento : € 403,21 per 1000 kg (€/lt 0,35).
Metano: Per combustione usi industriali: € 0,012498 per mc.
Per combustione usi civili: aliquote agevolate per cottura cibi e
produzione di acqua calda € 0,04 per mc; per consumi superiori a
250 mc e per altri usi civili € 0,173 per mc.
Aliquote usi agevolati per sistemi cogenerativi (punto 11 Ta bella A del T.U.A.)
Metano: € 0,04493 per mc.
G.p.l.: € 0,6817 per 1000 Kg.
Gasolio: € 12,72601 per 1000 litri.
Olio combustibile: € 15,33154 per 1000 Kg.
In caso di autoproduzione le aliquote sono ridotte al 30%, quale sia il combustile impiegato.
Quindi il metano per cogenarazione costa il 34% in meno di quello per uso domestico (tariffa in uso per le centrali termiche convenzionali).
Facilitazione riguardo l'acquisto del metano
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL GAS METANO (art.26 T.U.A.)
Nota al comma 1: Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che hanno le caratteristiche tecniche indicate all’art. 11, comma 2, lettera b) della legge 9 gennaio 1991, n.10, anche se rifornisce utenze civili.
CONDIZIONI FISCALI PER LA COGENERAZIONE
Dall’art.11, comma 2, lettera b) della legge 9 gennaio 1991, n.10, e successive interpretazioni si ha che un impianto è considerato di cogenerazione, dal punto di vista fiscale, quando, su base annuale, l’energia elettrica erogata è pari almeno al 10% dell’energia termica fornita all’utenza GAS METANO PER MICRO GENERAZIONE.
Circolare Agenzia delle Dogane 21.06.2002 prot.3158. Trattamento fiscale del gas
Metano impiegato nella micro-cogenerazione (su quesito dell’ENEL produzione S.p.A.).
GAS METANO PER MICRO COGENERAZIONE – CONDIZIONI
Potenza microgeneratori: 30 – 500 kW.
Rispetto delle condizioni fiscali di cogenerazioni.
La Società esercente ha natura industriale e mantiene la proprietà dei cogeneratori, gestisce le caldaie di integrazione, acquista il gas metano e l’energia elettrica di integrazione, vende l’energia termica ed elettrica prodotta. Riconoscimento previsto dall’art.4 della delibera 42/02 dell’Autorità energia elettrica e gas.
GAS METANO PER MICRO COGENERAZIONE – CONDIZIONI
Delibera 42/02 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Tra i parametri fissati per tale riconoscimento vengono individuati, fra l’altro, l’indice di efficienza energetica (IRE) ed il limite tecnico (L.T.) rispetto ai quali i microcogeneratori avrebbero valori di gran lunga migliori di quelli fissati dalla stessa Autorità
GAS METANO PER MICRO COGENERAZIONE – CONCLUSIONI
Il gas metano, afferente il calore prodotto negli impianti di micro-cogenerazione e trasferito agli utenti finali, può essere considerato impiegato in usi industriali, attraverso un sistema di teleriscaldamento, a servizio anche di utenze civili, come espressamente previsto dall’art.26 T.U.A.
Quadro normativo
D.M. 24 Aprile 2001: Decreto sull’elettricità, Decreto sul gas naturale.
D.L.23 maggio 2000 n. 164: Decreti di liberalizzazione del settore energetico, Decreto sul gas naturale.
D.L.16 marzo 1999 n.79: Decreti di liberalizzazione del settore energetico, Decreto sull'elettricità.
D.M. 20 luglio 2004: Decreto sull'elettricità, Decreto sul gas naturale (Sostituisce il precedente D.M. 24 Aprile 2001).
Varie delibere dell’AEEG.
Interfaccia con vari enti
L’impianto di microgenerazione costituisce, ai fini dell’imposta erariale di consumo sull’energia elettrica, una officina di produzione di E.E., soggetta a tutti gli adempimenti fiscali previsti, e cioè:
- denuncia di officina di produzione, verifica dell’Utif, taratura dei misuratori elettrici, cauzione licenza di esercizio, tenuta del registro di produzione, etc.
- la legge 27 luglio 2000 n.212 (disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) dovrebbero essere accolte dall’amministrazione finanziaria alcune proposte di semplificazioni suggerite da varie associazioni di categoria.
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